Piemonte

La Regione Piemonte si è data una legge generale sugli Usi civici nel 2009, con la l.r. 2 dicembre 2009 n. 29, poi successivamente integrata dall’art. 18 l.r. 11 luglio 2011 n. 10.

Molte altre leggi regionali precedenti (ancora in vigore) incidono sulla materia dei diritti collettivi. Un primo esempio è dato dalla l.r. 26 gennaio 2009 n. 2,  in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, che prescrive l’obbligo di corredare la domanda di classificazione di una pista da sci di una relazione circa la presenza di usi civici nell’area.

Precedentemente, la l.r.  1 luglio 2008 n. 19, all’art. 5, inseriva nella legge regionale sulla montagna (l.r. 16/1999)l’ art. 9 ter, che attribuisce alla Comunità montane funzioni proprie in materia di usi civici.

Un discorso a parte meritano i provvedimenti relativi al mutamento di destinazione (spesso indicata nella prassi come “sdemanializzazione“). L’art. 20 della  l.r.  21 aprile 2006 n. 14 dettava una disciplina (definita come “di attuazione” dell’art. 29, primo e secondo comma della l. 1766 del 1927) per le  conciliazioni stragiudiziali delle occupazioni abusive di beni di uso civico. La norma prescriveva l’abbattimento del 95% dell’indennità dovuta dai privati detentori ai Comuni, ove nel caso di contratti d’acquisto che, pur nulli per intervenire su un bene indisponibile per legge, fossero stati comunque registrati entro il 31 dicembre 1999. Successivamente, la l.r. 23 aprile 2007 n. 9 sostituiva, all’art. 61, l’art. 20 della legge 14/2006 prescrivendo un abbattimento dell’80% in caso di contratti registrati entro il 31 dicembre 2006. La stessa legge, all’art. 60, trasferiva ai Comuni la competenza alle concessioni temporanee di beni civici e, in taluni casi, a deliberarne il mutamento di destinazione, sopratutto nel caso in cui soggetto attuatore fosse lo stesso ente locale, per finalità di uso e servizio pubblico. La l.r. 5 dicembre 2007 n. 22 ha poi sostituito, all’art. 19, i primi due commi dell’art. 60 della l.r. 9/2007, ampliando le competenze dei Comuni in materia.

Diversi provvedimenti legislativi si sono susseguiti nel tempo circa gli usi civici di pesca. Un riferimento ad essi è contenuto nella l.r. 4 settembre 1996 n. 63, circa la fruizione del Parco naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro, all’art. 21.  Tutte le competenze in materia di “diritti esclusivi di pesca e relativi usi civici” furono poi attribuite alle Province con la l.r. 8 luglio 1999 n. 17. La nuova legge sulla regolamentazione della pesca, la l. r. 29 dicembre 2006 n. 37, detta all’art.15, una norma particolare per l’esercizio degli usi civici di pesca, demandando alla Giunta regionale l’emanazione di apposite norme attuative.