La Corte di Cassazione conferma il suo orientamento sull’inammissibilità dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio d’appello avverso la sentenza del Commissario. Tra le particolarità del giudizio per l’accertamento degli usi civici, come disciplinato dalla l. 16 giugno 1927 n. 1766 e dalla l. 10 luglio 1930 n. 1078, vi è quella per cui il reclamo dinanzi alla Corte d’Appello deve essere notificato a tutti i controinteressati alla riforma della sentenza. Mentre quindi la legge non richiede – unico caso tra i diritti reali – il litisconsorzio necessario nell’introduzione del giudizio, richiede l’integrazione del contraddittorio in appello a tutti coloro i quali possano essere interessati dalla riforma della sentenza.
Una norma che trovava maggior fondamento nell’impianto originario della legge, che vedeva nel Commissario un giudice che doveva decidere in via incidentale della c.d. qualitas soli.
La Corte ribadisce il suo orientamento per cui la norma dell’art. 4 della l. 1078/1930 è speciale rispetto al principio del c.p.c. che ammette l’integrazione del contraddittorio anche in appello.
Una soluzione che continua a destare perplessità. Che fare se, ad esempio, il terreno è stato dato in concessione nella pendenza del giudizio di primo grado e il concessionario non si è costituito in quella sede? Come può il reclamante conoscerne l’esistenza?