Un soggetto costruisce un immobile e ne condona poi taluni abusi edilizi ai sensi delle leggi allora vigenti (si parla del primo condono del 1985). Istruendo la pratica per il condono, il Comune di Reggio Calabria ebbe modo di accorgersi che la recinzione dell’edificio aveva sconfinato per pochi metri sulla superficie demaniale marittima. Nella porzione di demanio adiacente alla recinzione era stato poi realizzato una sorta di “scivolo”, per consentire un più facile accesso alla spiaggia.
Il comune ordinò (nel 2010) al proprietario dell’immobile che aveva richiesto la sanatoria la demolizione delle opere sulla porzione demaniale. Lo stesso propose ricorso contro il provvedimento affermando innanzitutto di non aver realizzato lo “scivolo”, che restava fuori dalla ricezione della sua proprietà e pertanto utilizzabile da chiunque. In secondo luogo, evidenziava come la particolare esiguità dell’intervento e l’esistenza dello stesso da diversi decenni erano circostanze che avrebbero dovuto essere poste in comparazione dall’autorità amministrativa procedente con l’interesse pubblico alla tutela del suolo demaniale.
Il Tar di Reggio Calabria respinge il ricorso su entrambi i profili. Quanto al primo, rileva come l’opera sia stata realizzata in corrispondenza di uno dei cancelli d’accesso alla recinzione di esclusiva pertinenza dell’edificio di proprietà del ricorrente, tale quindi da poter ritenere che lo scivolo stesso servisse esclusivamente o, quantomeno, prevalentemente ad esso. Quanto al secondo, il rilievo della assoluta inusucapibilità del demanio fa sì che la pubblica amministrazione abbia sempre vita di agire contro l’occupazione abusiva dello stesso a prescindere dal momento in cui detta occupazione si sia compiuta.
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sentenza 28 settembre 2015, n. 926