Un comune pugliese permuta nel lontano 1984 un terreno definito di “proprietà comunale” con un suolo edificatorio di privati. Questi chiedono più volte ciò che la sentenza chiama “affrancazione/ legittimazione” del fondo, non ricevendo alcuna risposta. Impugnano pertanto il silenzio dell’amministrazione, la quale resiste eccependo innanzitutto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Commissario liquidatore per gli usi civici. Il Tar, facendo applicazione dei consolidati principi, stabilisce che vi è competenza esclusiva del Commissario liquidatore tutte le volte in cui si faccia questione della natura civica del suolo. Ove però questa sia incontestata tra le parti, è nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda verso l’ingiustificato silenzio della pubblica amministrazione che, ricevendo l’istanza di affrancazione-legittimazione, deve comunque al cittadino istante una risposta, positiva o negativa, stante anche il chiaro disposto della legislazione regionale in materia.
Il provvedimento di diniego della legittimazione dell’occupazione abusiva di un terreno di uso civico è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, se l’esistenza degli usi non è contestata. T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sentenza 8 luglio 2015, n. 976
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