E’ stata approvata lo scorso 26 giugno la L.R.Lazio n. 8, recante “Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche”.
Pubblichiamo il testo in vigore della L.R. Lazio n. 13 del 29 aprile 2007, aggiornato con le modifiche di giugno.
Le principali novità sono date dalla previsione di una classificazione comunale delle aree demaniali marittime, dei manufatti e delle pertinenze e specchi d’acqua destinati a finalità turistiche (art. 46 bis), nonché dalla possibilità che la concessione demaniale venga utilizzata per tutto l’anno.
A tal fine, il nuovo art. 52 bis prevede che il Comune possa autorizzare il concessionario a mantenere le strutture difficile rimozione per tutta la durata della concessione.
Il cardine del sistema rimane sempre il PUA (Piano di Utilizzazione delle Aree del demanio marittimo), ma il nuovo art. 53 bis impone ai comuni l’obbligo di trasparenza quanto alle concessioni attribuite e, sopratutto, l’obbligo di istituire procedure a evidenza pubblica non solo per il rilascio delle nuove concessioni, ma anche di affiancamento di altri soggetti nella concessione in essere come di subingresso.