L’articolo 45 del Codice della navigazione stabilisce che ove i beni del demanio marittimo dati in concessione subiscano modificazioni per cause naturali, il canone venga ridotto ove tali modificazioni restringano l’utilizzazione della concessione, che invece si estingue nel caso in cui le modificazioni siano tali da renderne impossibile l’uso.
Sulla base di questo articolo un comune revocava la concessione di un tratto di spiaggia, affermando che la stessa si sarebbe ristretta enormemente a causa di forti mareggiate. Il concessionario propose ricorso, evidenziando come il restringimento dell’arenile fosse di modeste proporzioni e non impedisse, in ogni caso, l’utilizzo della concessione demaniale.
Il Tar di Catanzaro ha disposto una Consulenza tecnica d’ufficio, mezzo istruttorio oggi ammesso dal 2010 dal Codice del processo amministrativo, con una forte innovazione rispetto alle regole processuali precedenti, che lo negavano. La consulenza ha verificato come effettivamente le mareggiate avessero eroso la spiaggia solo in piccola parte, e come la stessa fosse ancora pienamente utilizzabile. Da qui l’annullamento dell’atto impugnato, emesso in flagrante carenza dei presupposti.
La pronuncia mostra come la c.t.u. – strumento ancora ritenuto poco consono al giudizio amministrativo- possa trovare un campo d’elezione nei ricorsi per le concessioni demaniali marittime le quali, basandosi su dati tecnici oggettivi, ben possono essere verificate dal giudice amministrativo su questo piano, senza che la sua valutazione si sostituisca a quella dell’amministrazione.
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sentenza 29 aprile 2015, n. 758