Emanato il 21 aprile, è stato pubblicato sul B.U. della Regione Toscana l’atteso regolamento di attuazione della l.r. 27 del 2014 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico).
Il regolamento si occupa per buona parte della costituzione e degli organi degli enti esponenziali per la gestione del demanio civico, termine che la l.r. 27/2014 ha trasformato in definizione legislativa, dopo decenni di uso – non incontrastato- da parte della dottrina e della giurisprudenza. Seguendo un’impostazione fatta propria da altre Regioni (Piemonte, Marche), il regolamento detta uno statuto-tipo per detti enti.
Innovativa la disciplina della conciliazione stragiudiziale. Per il resto, il regolamento ripete un tradizionale errore: l’accertamento amministrativo regionale degli usi civici (e quindi del “demanio civico”) non diviene “definitivo” in caso di mancata opposizione dinanzi al Commissario per la Liquidazione degli usi civici. I diritti di proprietà possono essere conosciuti solo dal giudice: resta quindi sempre aperta al cittadino la possibilità di adire il Commissario perché accerti l’inesistenza degli usi civici sulla sua proprietà.