Pubblichiamo la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha deciso il ricorso dopo l’ordinanza 11 febbraio 2014, n. 21 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata la legittimità, pur a fronte della nuova formulazione dell’articolo 111 Cost., del potere del Commissario per la liquidazione gli usi civici di iniziare d’ufficio il procedimento innanzi a sé.
Nella fattispecie in esame, il Commissario per la liquidazione degli usi civici dell’Abruzzo aveva iniziato nel 1993 un procedimento d’ufficio per il riconoscimento della natura demaniale civica dei fondi siti nel Comune dell’Aquila e oggetto di occupazione da parte di un privato, su segnalazione di alcuni cittadini. Il privato propose appello dinanzi alla Corte d’appello di Roma, sezione specializzata usi civici, che lo rigettò, respingendo in via preliminare l’eccezione circa la nullità dell’intero processo perché iniziato d’ufficio dal commissario. Riprodotta questa questione in uno specifico motivo di ricorso per cassazione, la Corte sospese il giudizio sollevando questione di legittimità costituzionale poi risolta nel senso sopraddetto.
Riassunto il giudizio dinanzi a sé, la Corte di Cassazione respinge gli altri due motivi di ricorso, entrambi attinenti al principio dell’onere probatorio nel giudizio commissariale.
Con il primo, il ricorrente evidenziava come l’unica verifica demaniale che si era tenuta per quel luogo, del 1941, doveva ritenersi priva di effetti perché mancante -a causa degli eventi bellici- dell’autorizzazione prevista dall’articolo 30 del rd. n. 332 del 1928. In particolare, tale verifica non risultava mai stata notificata agli interessati, e quindi priva della seppur minima presunzione di legittimità. Il tutto, proseguiva il ricorrente, in un territorio in cui non erano stati riscontrati demani civici in favore delle università nel cui territorio si trovavano i fondi oggetto del giudizio. la loro natura demaniale non poteva pertanto presumersi, e in ogni caso – questo l’oggetto del secondo motivo di ricorso- l’attenuazione dell’onere della prova, generalmente accettata nel caso del giudizio commissariale, non poteva comportare che il Commissario si sostituisse in toto al Comune, totalmente inerte, nell’ istruzione probatoria.
La Cassazione ritiene questi motivi connessi, li esamina congiuntamente e li respinge perché “considerata la particolare materia degli usi civici” il Commissario e, successivamente, la Corte d’appello, potevano ben porre a base della propria decisione risultanze la verifica demaniale del 1941, ancorché non valida nella sua sostanza di atto amministrativo, oltretutto considerando che la decisione non conseguiva soltanto a tale verifica.
La corte conferma così il suo tradizionale orientamento, espresso da ultimo nella sentenza numero 6165 del 16 marzo 2007, per cui il commissario può acquisire d’ufficio la prova della demanialità civica (disponendo un’indagine storico documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia) come conseguenza del suo potere di iniziare d’ufficio l’intero procedimento.