La Camera ha approvato nella seduta mattutina di oggi il decreto-legge n. 4 del 2015 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), nella versione proveniente dal Senato, senza apporre ulteriori emendamenti.
L’imposta municipale unica viene quindi estesa ai terreni agricoli, con una scelta assai contestata e che non mancherà di provocare ulteriori polemiche. L’IMU, in quanto imposta puramente patrimoniale, colpirà indiscriminatamente tanto i terreni incolti quanto quelli produttivi, e tanto quelli messi effettivamente a coltura, quanto quelli che, per la perdurante crisi del settore agricolo, non lo sono attualmente.
Nella sua versione originale, il decreto-legge prevedeva anche l’abolizione, per gli anni successivi al 2014, della esenzione dall’imposta per i terreni in proprietà collettiva non ricadenti in zone montane o di collina, introdotta con il decreto legge 24 aprile 2014 numero 66 (noto all’opinione pubblica per l’introduzione del bonus fiscale degli € 80 per i redditi bassi, che molti esponenti della maggioranza hanno detto che sarà finanziato proprio dall’IMU agricola).
Il testo approvato oggi in via definitiva rende l’esenzione dall’imposta priva di qualsiasi termine, riportando quindi in pieno vigore la disciplina dell’articolo quattro comma cinque bis del decreto-legge 2 marzo 2012 numero 16, come modificata dal decreto-legge 66 del 2014.
Deve essere tenuto presente che l’esenzione disposta nel 2014 faceva riferimento alla precedente disciplina dell’IMU che, in piena continuità a quanto già disposto fin dal 1992 con l’ICI, esentava totalmente dall’imposta tutti terreni posti sopra una data quota. Il decreto-legge n. 4 del 2015 dispone invece un’esenzione totale per i terreni collocati nei comuni “totalmente montani” e un’esenzione limitata a quelli posseduti o comunque condotti da coltivatori diretti per quelli posti in territori solo “parzialmente montani”.
In altri termini, il decreto-legge numero 66 del 2014 parificava le proprietà collettive di collina o pianura a un regime che i terreni in proprietà collettiva di montagna avevano all’epoca quanto alla loro quota, non quanto alla loro situazione giuridica di appartenenza. Oggi la lettera del decreto centra l’esenzione esclusivamente sulla titolarità collettiva del terreno a destinazione agro-silvo-pastorale: ritenere difatti che anche la proprietà collettiva debba soggiacere alla distinzione tra comuni “totalmente” e “parzialmente” montani in proprietà collettiva equivarrebbe a ribaltare, senza alcuna ragione e fuori da qualsiasi principio di equità contributiva, la situazione di partenza e sfavorire la proprietà collettiva montana, prima sicuramente esente da tributo patrimoniale.
Di seguito il testo della norma come approvato dal Senato: