Torna l’IMU sulle proprietà collettive? L’intervento del governo sul d.l. 4/2015 dinanzi la Commissione Finanze del Senato. 12 febbraio 2015

Il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, come detto in un precedente articolo, nel riformulare l’intera disciplina dell’Imu sui terreni montani, elimina alla radice l’esenzione per i terreni in proprietà collettiva, anche di pianura, disposta ad aprile 2014.

Il provvedimento è ora all’esame del Senato, presso la VI Commissione permanente – Finanze e Tesoro.

La Commissione ha ascoltato il 12 febbraio scorso il Sottosegretario Zanetti, che è così intervenuto sul tema dei terreni di proprietà collettiva (le evidenziazioni sono nostre):

“In merito alla esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva per il 2015, pur prevista per l’anno precedente, il Sottosegretario osserva che la configurazione giuridica di detti terreni presenta dei lati di dubbia definizione e tale circostanza è stata confermata anche nel momento in cui si è dovuto procedere al reperimento dei dati inerenti i terreni in discorso, poiché la gran parte dei comuni e delle regioni ha avuto considerevoli difficoltà di comunicazione dei dati richiesti per la quantificazione delle somme da attribuire ai comuni in funzione della perdita del relativo gettito.

Sottolinea che l’esenzione dall’IMU di terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva mal si attaglia non solo al concetto di area svantaggiata ma anche alla natura dell’IMU che è un’imposta sul patrimonio e, come tale, dovrebbe colpire tutte le relative manifestazioni, in cui rientrano senz’altro i terreni a proprietà collettiva.

Per quanto concerne la mancanza di dati nella relazione tecnica, precisa che non è stato quantificato alcun effetto poiché l’esenzione prevista per il solo anno 2014 viene ristorata ai comuni interessati con l’utilizzo dello stanziamento già previsto ai sensi della precedente normativa. Alla luce del nuovo regime di esenzione dei terreni disposto dal decreto-legge in titolo gli effetti negativi dell’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile nei comuni non esenti può essere stimata in circa 3 milioni di euro annui sulla base dei dati forniti dagli stessi comuni con la procedura indicata nel decreto del Direttore Generale delle Finanze del 29 luglio 2014.”

Parole che rivelano incapacità di comprendere il fenomeno della proprietà collettiva e che spingono conseguentemente a alcune precisazioni.

1. La configurazione giuridica dei terreni di proprietà collettiva non presenta alcun lato “di dubbia definizione”. Al contrario, essa è perfettamente definita nelle caratteristiche della inalienabilità e indivisibilità della proprietà tra i soggetti che fanno particella collettività titolare del diritto. Come è noto, le proprietà collettive vengono dall’ordinamento medievale e vengono riconosciute dal nostro ordinamento costituzionale per tali. Nessuno può costituire oggi nuove proprietà collettive e pertanto nessuno fuori da quelle esistenti, venendo alle giuste preoccupazioni del Governo, potrebbe avvantaggiarsi dell’esenzione.

2. Le proprietà collettive non devono essere esentate in quanto “aree svantaggiate”, ma in quanto proprietà inalienabili. Un’imposta sul patrimonio colpisce il valore economico dei beni calcolato in astratto e indipendentemente dal reddito che il bene stesso produce. Ciò è particolarmente vero per l’IMU, che colpisce già oggi, quindi prima del d.l. 4/2015, immobili sfitti e terreni dichiarati edificabili, ma che in fatto non lo sono e che quindi non producono alcun reddito o ne producono uno assai inferiore all’importo del tributo. La legittimità costituzionale dell’IMU riposa qui sull’alienabilità del bene colpito: quel valore che viene tassato oggi in astratto può essere realizzato – sempre in astratto- con la vendita. Sempre in astratto, il proprietario privato che vede inciso il suo patrimonio dal peso fiscale di un bene che non gli produce redditi sufficienti per farvi fronte può liberarsi del peso dell’imposta vendendo il bene.
Nulla di tutto ciò per la proprietà collettiva: la collettività titolare non può venderla, né dividerla tra i soggetti partecipanti. Applicando l’IMU a quella che non è una modalità diversa di presentazione della proprietà privata, ma un altro genere di proprietà, si crea un peso fiscale su un patrimonio il cui valore non potrà mai essere capitalizzato e di cui il proprietario non potrà mai privarsi.

3. Il fatto che Regioni e Comuni abbiano avuto difficoltà nel comunicare i dati sulla proprietà collettiva non dovrebbe stupire, ma solo spingere il Governo a un censimento ufficiale di queste realtà, che viene chiesto da molti decenni.

Qui il resoconto della seduta del 12 febbraio e il documento presentato nell’audizione informale del Presidente della Consulta nazionale della Proprietà collettiva, dott. Michele Filippini, nella seduta del 10 febbraio 2015.

senato.it – Legislatura 17ª – 6ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 177 del 12:02:2015

Intervento_Filippini_10_febbraio