In questi ultimi anni si è moltiplicata la domanda di nuovi impianti idroelettrici di piccola entità, ma sufficienti al consumo di piccole e medie imprese. Da qui la necessità di regolamentazioni più stringenti a livello locale, che considerino la specificità dei singoli corsi d’acqua e bacini imbriferi.
La Provincia di Pesaro Urbino ha regolato la materia con diverse delibere. Quella considerata dalla sentenza delle SS.UU. è la n. 384 del 2008, con cui la Provincia prescriveva la distanza minima di un chilometro tra il punto di presa e il punto di restituzione dell’acqua per il rilascio di nuove concessioni. Venivano espressamente eccettuati gli impianti che restituivano immediatamente l’acqua prelevata.
Così formulata, la norma intendeva porre un limite alla proliferazione di piccoli – e talvolta piccolissimi- impianti idroelettrici, riservando le nuove concessioni a quelli che, per dimensione, avrebbero impegnato una consistente parte del corso d’acqua o a quelli che non ne avessero limitato la portata.
Nel caso considerato dalla sentenza in commento, il ricorrente aveva presentato istanza per una concessione di piccolo impianto idroelettrico con una distanza tra i due punti di circa 200 metri, e se l’era vista negare dalla Regione sulla base del parere contrario della Provincia di Pesaro Urbino.
Il Tribunale superiore delle Acque Pubbliche aveva accolto il ricorso, interpretando la norma relativa alla distanza tra il punto di presa e di rilascio congiuntamente alla norma di eccezione, e stabilendo di conseguenza che, in caso di prelievo per uso idroelettrico, il limite del chilometro dovesse intendersi come limite massimo, derogabile nei casi in cui l’impianto rilasciasse acqua a distanza più breve dal punto di presa.
Le SS.UU. respingono questa argomentazione, ribadendo che la Delibera provinciale è norma di stretta interpretazione, e che qualsiasi interpretazione alternativa, come quella prospettata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, si risolverebbe in una indebita ingerenza nei suoi poteri di regolamentazione.
La sentenza del TSAP viene quindi cassata per difetto di potere giurisdizionale sul punto.
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-01-2015, n. 734