Il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 riformula il regime delle esenzioni IMU per i terreni agricoli.
Come era per l’ICI, l’IMU non si applicava in origine ai terreni agricoli posti sopra una certa quota. Per alcuni comuni, ciò riguardava solo una parte del proprio territorio. I comuni interessati venivano individuati da una Circolare del Ministero delle Finanze, la n. 9 del 14 giugno 1993.
Per effetto di questa norma, sono sempre stati esenti dall’Ici prima, e dall’IMU poi, molti terreni in proprietà collettiva, con ciò sanando una situazione altrimenti paradossale. L’IMU è un’imposta patrimoniale, che colpisce cioè il valore astratto che un bene fondiario potrebbe capitalizzare al momento della sua vendita; un’imposta patrimoniale appare quindi non configurabile con riferimento a una proprietà che non può essere né venduta né divisa.
Restavano tuttavia scoperte le proprietà collettive di pianura. Per queste fu introdotto un apposito regime di esenzione con la legge di conversione del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 (che introduceva tra l’altro il bonus di 80 euro per le famiglie sotto un certo reddito), la quale modificò l’art. 4 comma 5 bis del d.l. 2 marzo 2012 n. 16.
Ora il d.l. 24 gennaio 2015 n. 4 da un lato limita l’esenzione dall’IMU a un numero minore di comuni montani, dall’altro la esclude dal 2015 per i terreni in proprietà collettiva, con l’effetto di sottoporre nuovamente all’imposta patrimoniale tanto le proprietà collettive di pianura, quanto quelle non di pianura ma insistenti su comuni non totalmente montani.
Il d.l. è attualmente al Senato per la conversione in legge.