L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il testo della sua Risoluzione 80/E del 29 Agosto 2014, con la quale ribadisce la non assoggettabilità all’imposta di registro degli atti di legittimazione del possesso di terre civiche compiuti dai Comuni in osservanza dell’art. 9 della l. n. 1766 del 1927, disposizione variamente applicata dalle diverse leggi regionali in materia.
L’esenzione era già disposta dal 1981 dall’art. 2 della l. 692/1981 per tutti i procedimenti previsti dalla l. 1766 del 1927. Fu poi abrogata dall’art. 10 comma 4 del d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
Con riferimento a quella norma, l’Agenzia delle Entrate emanò una precedente risoluzione, la n. 64/E del 20 giugno 2014, con cui chiariva che a essere esentati dall’imposta di registro dovevano intendersi solo le affrancazioni dal canone enfiteutico imposto ai sensi dell’art. 10 della l. 1766 del 1927, non la legittimazione in sé. Questa, secondo la lettura – peraltro corretta- data a giugno dall’Agenzia delle Entrate costituisce un diritto di proprietà in capo a un soggetto, mentre l’affrancazione del canone enfiteutico fa espandere un diritto di proprietà già acquisito.
E’ poi intervenuta la l. 23 giugno 2014 n. 89, di conversione con modificazioni del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”), la quale ha reintrodotto l’esenzione aggiungendo all’art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 un comma 1 bis, che fa appunto salve dalla generale soppressione delle esenzioni d’imposta sui trasferimenti immobiliari talune ipotesi, tra cui quella di cui all’art. 2 l. 692/1981.
La norma fu fortemente voluta dal mondo della proprietà collettiva perché la soppressione dell’esenzione avrebbe colpito non solo le legittimazioni di terre civiche, ma anche tutti i trasferimenti interni alle Partecipanze e a altre Università agrarie, vale a dire il meccanismo con cui questa forma di proprietà collettiva vive e si perpetua.