Alcuni Comuni della Provincia di Trento citarono una A.S.U.C. per vedere accertata l’inesistenza di qualsiasi diritto di questa su una certa particella di terreno, intavolata ad essi sulla scorta di una sentenza della Corte d’Appello di Roma – Sezione Usi civici, passata in giudicato. La A.S.U.C. resistente ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del Commissario agli usi civici sulla base di una precedente sentenza della Corte di Cassazione del 1933, che aveva accertato la titolarità della particella a una delle frazioni insistenti nel suo comprensorio.
Le SS.UU. riaffermano il loro consolidato orientamento giurisprudenziale confermando la giurisdizione commissariale, sulla base del fatto che le domande degli attori e le eccezioni della convenuta “comportano necessariamente la formazione del giudicato esterno implicito sulla giurisdizione del Commissario”, cui compete quindi anche la decisione sulle questioni pregiudiziali relative all’esistenza e alla latitudine dei giudicati invocati dalle parti.