Un privato possiede dei terreni già dichiarati di uso civico per averli ricevuti dal suocero, assegnatario degli stessi all’esito di una ripartizione effettuata ai sensi del R.d. 332/1928. Successivamente, il Comune permuta questi terreni con altri di privati. Il possessore originario adisce la giustizia commissariale per vedere accertata, insieme alla natura demaniale civica, il suo precedente diritto fondato su di essa. Il Commissario ordina, con proprio decreto, la reintegra del ricorrente nel possesso dei terreni. I resistenti, che hanno ricevuto i terreni dal Comune per effetto della permuta, propongono regolamento di giurisdizione affermando la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia sarebbe tra privati e non coinvolgerebbe l’accertamento della natura demaniale civica del terreno, mai contestata.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza qui riportata, afferma invece la giurisdizione del Commissario agli Usi civici, che è detto competente per tutte le questioni inerenti all’esercizio di un diritto civico da parte di un singolo utente.