La Corte di Cassazione ribadisce il suo orientamento contrario al ricorso diretto in Cassazione (cd. “per saltum”) della sentenza di primo grado in materia di usi civici, stabilendo l’obbligatorietà del reclamo innanzi alla Sezione specializzata Usi civici della Corte d’Appello competente.
Il caso di specie è del tutto particolare. Il conduttore di un fondo agricolo da chi se ne diceva proprietario privato aveva agito dinanzi il Commissario per gli Usi civici di Lazio, Umbria e Toscana per farne dichiarare la demanialità civica, allo scopo di impedire il prosieguo delle azioni esecutive promosse sullo stesso dalla banca creditrice del suo dante causa. Il Commissario aveva sequestrato il fondo e nominato il conduttore custode, e ne aveva poi accertato la natura civica. La banca spiegava quindi ricorso in opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., che il Commissario stesso rigettava, su alcuni argomenti.
La banca ricorse in Cassazione, saltando il reclamo dinanzi alla Sezione specializzata della Corte d’Appello di Roma. La Cassazione respinge il ricorso, ribadendo il suo orientamento per cui ogni decisione comportante l’accertamento della qualitas soli deve essere innanzitutto oggetto di reclamo dinanzi alla Corte d’Appello. Tale è anche la decisione che respinge un ricorso in opposizione di terzo, essendo lo stesso orientato per definizione a ottenere dallo stesso giudice una diversa decisione sulla qualitas soli del medesimo terreno.
Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-08-2014, n. 18086