La Cassazione interviene a SS.UU. sulla giurisdizione in tema di omologa della conciliazione. Nel caso di specie, il Commissario per la Liquidazione degli Usi civici di Lazio, Umbria e Toscana aveva omologato una conciliazione intervenuta tra un’Università agraria e un privato, culminata nella cessione a questi del terreno da questi occupato da tempo. La conciliazione poneva fine a un giudizio iniziato dall’Università agraria, con ricorso che il privato aveva chiesto fosse dichiarato inammissibile, avendo egli già inoltrato istanza di alienazione a sé del terreno ai sensi della Legge regionale del Lazio n. 1/86.
La Regione Lazio, dinanzi alla conciliazione omologata ex art. 29 5° comma della L. 1766/1927 riteneva che la domanda di conciliazione avrebbe dovuto esserle trasmessa, perché potesse provvedere appunto ai sensi della propria legge (n.1/86). Il Commissario, riaffermata la propria giurisdizione, omologava la conciliazione ai sensi dell’art. 29 l. 1766/27 e dichiarava conseguentemente che il terreno in questione cessava di appartenere all’Università agraria.
La parte privata della conciliazione proponeva quindi ricorso ex art. 111 della Costituzione, deducendo il difetto di giurisdizione del Commissario a pronunciarsi sulla conciliazione tra le parti ove non fosse mai stata in questione la qualitas soli che, come nel caso di specie, era pacificamente ritenuta da tutti di demanio collettivo.
La Corte rigetta il ricorso, sul rilievo per cui il gravame avrebbe dovuto essere proposto in appello, essendo l’omologa della conciliazione demandata dalla legge al Commissario come unico soggetto chiamato a conoscere della qualitas soli la quale, anche quando non contestata, si pone come un antecedente logico-giuridico della decisione.
In questi termini, la Corte riafferma l’esclusività della giurisdizione del commissario in materia di diritti reali pur dinanzi a provvedimenti di legge regionale, ormai trentennali, che riserva alla competenza dell’amministrazione l’autorizzazione all’alienazione dei beni di demanio civico. Giova ricordare come fosse la stessa Corte di Cassazione a sostenere venti anni fa (nn. 858-862/1994; SS.UU. 2131/94) la tesi per cui, con la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di usi civici, alle stesse doveva competere in esclusiva il potere di adire il giudizio commissariale, orientamento che si è poi scontrato con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 46 del 1995.