Il processo trae inizio dal decreto ingiuntivo di un privato che chiese la restituzione da parte del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi delle somme indebitamente pagate a fronte dell’affrancazione di un suo terreno da un livello, malgrado questo dovesse ritenersi estinto per effetto della l. 29 gennaio 1974 n. 16, che all’art. 1 disponeva l’estinzione dei “rapporti perpetui reali e personali” costituiti prima del 28 ottobre 1941 e che importassero una prestazione inferiore a mille lire annue. Il decreto ingiuntivo fu poi revocato dal giudice di gravame. In Cassazione il ricorrente invoca la falsa applicazione della norma sopra riportata, ma il giudice di legittimità respinge il ricorso, affermando che la norma della l. 16/74 riguardava solo i diritti concessi da enti dell’amministrazione statale, non da quella degli altri enti territoriali. La sentenza è importante, atteso che negli ultimi decenni molti comuni hanno rilevato l’esistenza di antichi livelli sul proprio territorio, dando agli occupanti la possibilità di un’affrancamento degli stessi. La pronuncia esclude che tali diritti, se titolati a amministrazioni non statali, possano dirsi estinti ex lege. Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2014, n. 4201
Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-02-2014, n. 4201. I livelli intestati a enti locali non si intendono estinti dalla l. 29 gennaio 1974 n. 16, che vale solo per i diritti titolati all’amministrazione statale
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