Demanio significa proprietà inalienabile, imprescrittibile e, sopratutto, indivisibile dello Stato.
Giova ripetere ogni tanto i concetti fondamentali, perché vi è chi non li vuole capire. In sintesi: non basta che una cosa sia dichiarata inalienabile perché non venga sottratta a chi per legge deve esserne proprietario. Occorre anche che non se ne possa acquistare la proprietà con il possesso protratto per lungo tempo, altrimenti chi occupa il demanio si avvantaggerebbe dell’inerzia dello Stato, e che non la si possa dividere, perché altrimenti il demanio si ridurrebbe a simbolo, mentre la sostanza economica della cosa diventa privata.
Appena condiviso dal PdL, il primo emendamento PD viene ritirato e sostituito con un secondo emendamento PD, che cambia totalmente la prospettiva di regolamentazione, per arrivare tuttavia agli stessi risultati.
Il tentativo è ora quello di cambiare l’articolo 822 del Codice civile inserendo dopo il primo comma tre definizioni: lido del mare, spiaggia, arenile. I primi due compaiono nell’elenco dei beni demaniali di cui al primo comma dell’articolo. La loro definizione fu lasciata alla giurisprudenza, che ha costantemente inteso il lido come la parte di costa continuamente bagnata dal mare, ad eccezione delle mareggiate, e per “spiaggia” la parte retrostante, da cui il mare si è ritirato, anche se vi può ritornare in presenza di tempeste. Non fu mai definita una nozione di “arenile” che, nell’impianto dell’emendamento, assurgeva invece un ruolo fondamentale.
Si definiva infatti con questo termine “il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio disponibile dello Stato. Su di esso, l’autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.” La stessa norma sarebbe stata riprodotta nell’art. 28 del Codice della navigazione.
Cosa avrebbe distinto la spiaggia, non vendibile, dall'”arenile”, su cui si sarebbero potuti “costituire diritti a favore di terzi”? Evidentemente l’essere o meno invasa dal mare con le mareggiate. Quanto sia opinabile un tale criterio è evidente e con ciò anche la tutela del bene demaniale. Con una norma del genere quasi tutto di una spiaggia può essere alienato, anche attraverso la costituzione di diritti reali, a discrezione di imprecisate “autorità amministrative”.